Regolamento dell'Archivio fotografico

  • Le immagini debbono essere richieste al Soprintendente tramite compilazione dell’apposito Modulo.
  • Il servizio di vendita al pubblico della documentazione fotografica è regolato dai D.L. 22/01/2004 n.42 Art. 107, 108, 109 s.m.i e D.Lgs. 63/2008.
  • E’ vietata la pubblicazione, senza previa autorizzazione scritta da parte dell’ufficio.
  • Il prezzo di vendita è indicato nel tariffario presente sul sito istituzionale, e non da diritto né include facoltà di riproduzione se non esplicitamente concessa.
  • In caso di riproduzione ad uso personale o per motivi di studio il richiedente dovrà sottoscrivere impegno alla non divulgazione e diffusione a terzi della documentazione fotografica ottenuta.
  • La concessione alla pubblicazione del materiale fotografico è incedibile, intrasferibile e viene rilasciata una sola volta.
  • Prima della pubblicazione, un esemplare della riproduzione di materiale fotografico di opere di proprietà dello Stato dovrà essere consegnato alla Soprintendenza per il prescritto nulla osta alla pubblicazione.
  • Il materiale fotografico preso a noleggio dovrà essere restituito alla Fototeca entro novanta giorni a partire dalla consegna del materiale al richiedente. Per ogni fotocolor non restituito entro il termine prestabilito sarà dovuto un importo aggiuntivo di  € 30.00. Per ogni fotocolor perduto o deteriorato sarà dovuta una indennità di Euro 600.00.
  • Sono esentate dal pagamento del canone le pubblicazioni con tiratura inferiore alle 2.000 copie, le pubblicazioni a carattere rigorosamente scientifico, le associazioni Onlus, i quotidiani e le immagini richieste per motivi di studio e per uso personale.
  • Le spese di spedizione e imballaggio sono a carico del richiedente.
  • I pagamenti delle fotografie possono essere eseguiti solo ed esclusivamente con le modalità indicate nel tariffario.

N.B. Si avvisa la gentile utenza che, per questo tipo di pagamenti, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea non può emettere fattura in quanto l'introito è dovuto a norma di Legge (D.L. 22/01/2004 n.42 Art. 107, 108, 109 e successive modificazioni e integrazioni Dlgs63/2008). La ricevuta del versamento vale a tutti gli effetti di legge per comprovarlo.

Per tutti gli Enti che lo ritengano utile ai fini dell'emissione del mandato di pagamento potrà essere rilasciata lettera dichiarativa della tariffa dovuta.

Sono fatti salvi, ove previsti dalle leggi vigenti (L.22/04/1941 n.633), gli eventuali diritti d'autore.